Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4. (2) GU n. L 124 del 13. 5. 1987, pag. 5. (3) GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 10. (4) GU n. L 368 del 30. 12. 1985, pag. 16.
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