Art. 5 · Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:

Art. 5

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:

In vigore dal 21 gen 1988
Nell'allegato, parte I « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 40 e la relativa nota in calce: « 40. Regolamento (CEE) n. 165/88 della Commissione, del 21 gennaio 1988, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione (40). (40) GU n. L 18 del 22. 1. 1988, pag. 40. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:165:oj#art-5