Art. 4 · Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:

Art. 4

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:

In vigore dal 20 gen 1988
Nell'allegato, parte I « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 39 e la relativa nota in calce: « 39. Regolamento (CEE) n. 160/88 della Commissione, del 20 gennaio 1988, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione (39). (39) GU n. L 18 del 22. 1. 1988, pag. 23 ».
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