Art. 1
In vigore dal 19 gen 1988
In deroga al disposto dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (2), il titolo di importazione per il granturco ibrido da semina è rilasciato il quinto giorno lavorativo che segue il giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo non siano state adottate misure particolari.
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