Art. 2
In vigore dal 18 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
I. KIECHLE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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