Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 378 del 30. 12. 1987. (3) GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 11. (4) GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 11.
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