Art. 3
Il regolamento (CEE) n. 1194/69 è modificato come segue:
In vigore dal 13 gen 1988
- all', i termini « lattughe, indivie ricce e scarole » sono soppressi;
- l'allegato I è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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