Art. 2
Il regolamento n. 23 è modificato come segue:
In vigore dal 13 gen 1988
- all', paragrafo 3 i termini « lattughe, indivie ricce e scarole » sono soppressi;
- l'allegato II/5 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:79:oj#art-2