Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'11 gennaio 1988. Il presente regolamento è obbigatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (4) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 13. (5) GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 22. (6) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.
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