Art. 5

Art. 5

In vigore dal 5 gen 1988
1. Le disposizioni dell', paragrafi 1 e 2, primo comma nonché degli , paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 3388/81 sono applicabili ai titoli d'importazione MCS. 2. Per quanto concerne i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera c) escluse le uve fresche diverse dalle uve da tavola, e lettera d) del regolamento (CEE) n. 822/87 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3992/87 della Commissione (2), la durata di validità dei titoli d'importazione MCS, nonché il tasso della cauzione sono identici a quelli indicati negli .
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