Art. 3

Art. 3

In vigore dal 5 gen 1988
1. La durata di validità dei titoli MCS di cui all' del regolamento (CEE) n. 574/86 è di 4 mesi a decorrere dalla data in cui sono stati richiesti. 2. L' del regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione (1) è applicabile ai titoli MCS.
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