Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 gen 1988
1. Quando nella sottovoce della nomenclatura combinata è indicato specificamente il titolo alcolometrico del prodotto, ai fini dell'applicazione del titolo MCS è ammessa una tolleranza dello 0,4 % vol rispetto a tale specificazione. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, nel titolo MCS deve figurare, nella casella 20, una delle diciture seguenti: - Tolerancia del 0,4 % vol, - Tolerance 0,4 % vol, - Toleranz 0,4 % vol, - Anochí 0,4 % kat' ógko, - Tolerance of 0,4 % vol, - Tolérance de 0,4 % vol, - Tolleranza di 0,4 % vol, - Tolerantie van 0,4 % vol, - Tolerância del 0,4 % vol. 2. Nella domanda di titolo MCS deve essere indicato, nella casella 7, il colore del vino o del mosto. L'interessato può indicare nella stessa domanda di titolo MCS prodotti compresi in più sottovoci della tariffa doganale comune, compilando, secondo i casi, le caselle 7 e 8 della domanda, conformemente alle disposizioni seguenti: a) casella 7: succhi di uve (compresi i mosti d'uva) concentrati, di massa volumica non inferiore a 1,240 g/cm3 a 20° C e casella 8: ex 2009 60, ex 2204 30 91 e ex 2204 30 99; b) casella 7: succhi di uve (compresi i mosti d'uva) non concentrati e casella 8: 2009 60 59, 2009 60 79, ex 2209 60 90 e ex 2204 30 91; c) casella 7: vini di uve fresche e casella 8: ex 2204 10, ex 2204 21 e ex 2204 29. La designazione dei prodotti e le sottovoci indicate nella domanda sono riportate nel titolo MCS.
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