Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 dic 1987
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dalla Cina verso il Regno Unito e la Spagna prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3073/87 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato. 2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3073/87 dalla Cina verso il Regno Unito e la Spagna continuano ad essere soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 2072/84. 3. Tutti i quantitativi di prodotti spediti dalla Cina verso il Regno Unito e la Spagna a decorrere dal 25 settembre 1987 e immessi in libera pratica sono detratti dai limiti quantitativi stabiliti. Tuttavia, detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dalla Cina prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3073/87.
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