Art. 3
In vigore dal 29 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente
(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 282 del 1. 11. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.
(5) GU n. L 80 del 2. 4. 1968, pag. 5.
(6) GU n. L 98 dell'1. 5. 1971, pag. 42.
(7) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 21.
(8) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Prodotti che sono oggetto di acquisto
1. Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate (sottovoce ex 0203 11 10 della nomenclatura combinata):a) provenienti da animali macellati da 4 giorni al massimo ed opportunamente dissanguati;b)separate in parti simmetriche secondo un piano verticale corrispondente alla colonna vertebrale;c)presentate senza testa, guance, gola, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, giogaia e midollo spinale. 2.Pancette (ventresche), fresche o refrigerate (sottovoce ex 0203 19 15 della nomenclatura combinata):a)a proveniente da animali macellati da 8 giorni al massimo;b)di peso massimo di 8 kg al pezzo;c)con almeno 8 costole e tagliata dalla spalla in angolo retto fra la terza e quarta costola e presentata senza giogaia, senza fiori di grasso né mammelle. 3.Lardo, fresco o refrigerato (sottovoce ex 0209 00 11 della nomenclatura combinata):a) proveniente da animali macellati da 8 giorni al massimo;b)tagliato secondo un angolo retto;c)presentato con o senza cotenna, ma senza infiltrazioni carnose;d)di spessore minimo di 2 cm e di larghezza minima di 15 cm fra il dorso e la pancetta. 4.I prodotti di cui ai punti 1, 2 e 3 debbono essere stati refrigerati subito dopo la macellazione fino al momento della presa in carico; a questo momento la loro temperatura interna non può essere superiore a + 4 °C».
Storico versioni
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