Art. 5

Art. 5

In vigore dal 29 dic 1987
Il testo dell' del regolamento (CEE) n. 1570/71 della Commissione, del 22 luglio 1971, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di suini vivi e macellati e di taluni tagli di carni suine in provenienza dalla Bulgaria (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83, è sostituito dal testo seguente: «I prelievi determinati a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (*) non vengono maggiorati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti originari e provenienti dalla Bulgaria: >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (*) GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 1».
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