Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 dic 1987
Il testo dell' del regolamento n. 121/65/CEE della Commissione, del 16 settembre 1965, che esonera dalla riscossione di importi supplementari i suini importati dall'Austria (5), è sostituito dal testo seguente:«I prelievi determinati a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (*) non vengono maggiorati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti originari e provenienti dall'Austria: >SPAZIO PER TABELLA> (*) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1».
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