Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 dic 1987
I contratti e le dichiarazioni di cui rispettivamente all', paragrafo 1 e all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente al più tardi il 18 marzo 1988.
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