Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 dic 1987
1. È decisa, per la campagna 1987/88, la distillazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87. 2. Il quantitativo totale di vino da tavola da distillare è fissato a 34 142 000 hl. 3. I quantitativi da distillare nelle regioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 854/86 sono i seguenti: - regione 1: 0 hl, - regione 2: 0 hl, - regione 3: 8 744 000 hl, - regione 4: 14 712 000 hl, - regione 5: 71 000 hl, - regione 6: 10 615 000 hl. Per quanto riguarda la regione 5, dal quantitativo suddetto è detratto il quantitativo che, in tale regione, forma oggetto della distillazione preventiva di cui al regolamento (CEE) n. 2757/87 della Commissione (3). 4. La regione 6 di cui al paragrafo 3 è suddivisa in due parti che comprendono i seguenti territori: - parte A: le regioni delle Asturie, Baleari, Cantabria, Galizia e le provincie di Guipùzcoa e Vizcaya, - parte B: il territorio della regione 6 non compreso nella parte A. I quantitativi da distillare nelle parti succitate della regione 6 sono i seguenti: - parte A: 0 hl, - parte B: 10 615 000 hl.
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