Art. 1
In vigore dal 23 dic 1987
1. È decisa, per la campagna 1987/88, la distillazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87.
2. Il quantitativo totale di vino da tavola da distillare è fissato a 34 142 000 hl.
3. I quantitativi da distillare nelle regioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 854/86 sono i seguenti:
- regione 1: 0 hl,
- regione 2: 0 hl,
- regione 3: 8 744 000 hl,
- regione 4: 14 712 000 hl,
- regione 5: 71 000 hl,
- regione 6: 10 615 000 hl.
Per quanto riguarda la regione 5, dal quantitativo suddetto è detratto il quantitativo che, in tale regione, forma oggetto della distillazione preventiva di cui al regolamento (CEE) n. 2757/87 della Commissione (3).
4. La regione 6 di cui al paragrafo 3 è suddivisa in due parti che comprendono i seguenti territori:
- parte A: le regioni delle Asturie, Baleari, Cantabria, Galizia e le provincie di Guipùzcoa e Vizcaya,
- parte B: il territorio della regione 6 non compreso nella parte A.
I quantitativi da distillare nelle parti succitate della regione 6 sono i seguenti:
- parte A: 0 hl,
- parte B: 10 615 000 hl.
Storico versioni
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