Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21. (2) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6. (3) GU n. L 217 del 6. 8. 1987, p. 1. (4) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 30. (5) GU n. C 252 del 3. 10. 1985, pag. 3. (6) GU n. C 293 del 4. 11. 1987, pag. 9. (1) GU n. L 250 del 19. 9. 1985, pag. 1.
Storico versioni

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