Art. 3
In vigore dal 23 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile dal 1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.
(2) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.
(3) GU n. L 217 del 6. 8. 1987, p. 1.
(4) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 30.
(5) GU n. C 252 del 3. 10. 1985, pag. 3.
(6) GU n. C 293 del 4. 11. 1987, pag. 9.
(1) GU n. L 250 del 19. 9. 1985, pag. 1.
Storico versioni
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