Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 dic 1987
1. Le domande di titolo possono essere presentate alle autorità competenti degli Stati membri tutti i lunedì di ogni mese, entro le ore 13, oppure, se il lunedì prescelto è un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione mediante telescritto, entro le ore 18 del giorno di presentazione della domanda definito al paragrafo 1, i quantitativi per i quali è stata fatta domanda, nonché la loro origine e l'identità dell'importatore. 3. Entro e non oltre il venerdì della stessa settimana, la Commissione comunica mediante telescritto i quantitativi per i quali sono rilasciati i titoli, ripartiti per paese o gruppo di paesi ai sensi dell', lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 430/87. 4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli vengono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda definito al paragrafo 1, salvo casi eccezionali stabiliti dalla Commissione. I titoli rilasciati sono validi nei dodici Stati membri.
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