Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 dic 1987
I prodotti rispondenti al codice 0714 10 90 della nomenclatura combinata, originari delle parti contraenti del GATT diverse dalla Tailandia, fruiscono, nell'ambito delle disposizioni del presente regolamento, del regime di cui all' del regolamento (CEE) n. 430/87.
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