Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 569/76 subisce la seguente modifica:
In vigore dal 23 dic 1987
All', il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
«1. Ogni anno, anteriormente al 1g agosto, è fissato per la Comunità, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo e secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, un prezzo di obiettivo dei semi di lino della voce 1204 00 della nomenclatura combinata. Detto prezzo è fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1987:4003:oj#art-1