Art. 2
In vigore dal 23 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
SPA:L377UMBI17.95
FF: 5UIT; SETUP: 01; Hoehe: 412 mm; 50 Zeilen; 2191 Zeichen;
Bediener: UTE0 Pr.: C;
Kunde: ................................
(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 30.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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