Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente SPA:L377UMBI17.95 FF: 5UIT; SETUP: 01; Hoehe: 412 mm; 50 Zeilen; 2191 Zeichen; Bediener: UTE0 Pr.: C; Kunde: ................................ (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. (4) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 30.
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