Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 822/87 subisce le seguenti modifiche:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 subisce le seguenti modifiche:

In vigore dal 23 dic 1987
1. Il testo del cinquantasettesimo considerando, che figura alla pagina sei del regolamento, è stotituito dal testo seguente: «considerando che è apparso necessario, per rendere più stabile l'equilibrio tra la produzione e le utilizzazioni, potenziare l'impiego dei prodotti della vite, che si ritiene opportuno intervenire anche a monte della fase di produzione dei vini da tavola, favorendo la lavorazione dei mosti a fini diversi dalla vinificazione e in particolare la produzione di succhi d'uva, nonché la fabbricazione tradizionalmente effettuata nel Regno Unito e in Irlanda di alcuni prodotti della voce 2206 00 della nomenclatura combinata, che tali utilizzazioni possono costituire attualmente degli sbocchi relativamente importanti.» 2. Il testo del sessantesimo considerando, che figura alla pagina sei del regolamento, è sostituito dal testo seguente: «considerando che l'industria di taluni prodotti della sottovoce 2206 00 della nomenclatura combinata necessita di mosti caratterizzati da un tenore in zuccheri naturali molto elevato, tradizionalmente prodotti in regioni viticole meridionali; che, per consentire agli utilizzatori di continuare ad impiegare una materia prima rispondente a tale necessità, è opportuno riservare gli aiuti ai mosti provenienti dalle regioni della Comunità più atte a soddisfare i requisiti qualitativi sopraindicati; che tuttavia tale riserva non deve determinare distorsioni di concorrenza;» 3. Il testo del settantottesimo considerando, che figura alla pagina sette del regolamento, è sostituito dal testo seguente: «considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che occorre vietare la messa in fermentazione dei succhi di uve e dei succhi di uve concentrati, salvo per la produzione di taluni prodotti della sottovoce 2206 00 della nomenclatura combinata; che da questo stesso punto di vista è opportuno vietare l'immissione in circolazione di vini atti a diventare vini da tavola che non raggiungono il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini da tavola;» 4. All', il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Essa disciplina i seguenti prodotti: >SPAZIO PER TABELLA> 31. 12. 87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5. Il testo dell'articolo 46, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente: «- di mosti di uve e di mosti di uve concentrati prodotti nelle zone viticole C III, per la fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda dei prodotti della sottovoce 2206 00 della nomenclatura combinata, per i quali possa essere ammessa da tali Stati membri, in applicazione dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, l'uso di una denominazione composta recante il termine "vino''.» 6. All'articolo 53, paragrafo 1: a) il testo dell'ultima riga del primo sottoparagrafo è sostituito dal testo seguente: «delle sottovoci 2204 21 e 2204 29 escluse le sottovoci 2204 21 10 e 2204 29 10, rispettivamente della nomenclatura combinata.» b) Il testo del terzo sottoparagrafo è sotituito dal testo seguente: «sono fissati prezzi di riferimento anche per: - i succhi (compresi i mosti) di uve delle sottovoci 2009 60 e 2204 30 91 della nomcenclatura combinata, - i succhi di uve (compresi i mosti di uva concentrati) delle sottovoci 2009 60, 2204 30 91 e 2204 30 99 della nomenclatura combinata, - i mosti di uve fresche mutizzati con alcole, ai sensi della nota complementare 4 a) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, - il vino liquoroso, ai sensi della nota complementare 4 c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata.» 7. All'articolo 54, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Ogni importazione di vini delle sottovoci 2204 10, 2204 21 e 2204 29 della nomenclatura combinata, originari di un paese terzo che beneficia di concessioni tariffarie preferenziali subordinatamente all'osservanza del prezzo di riferimento franco frontiera, non beneficia, qualora tale prezzo non sia rispettato, dell'applicazione del dazio preferenziale.» 8. All'articolo 55, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Oltre al dazio doganale e alla tassa di compensazione di cui all'articolo 53, paragrafo 3, si applica all'importazione dei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a) delle sottovoci 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 e 2204 30 99 della nomencla- tura combinata, un prelievo per gli zuccheri diversi addizionati fissato secondo le condizioni stabilite nei paragrafi seguenti.» 9. All'articolo 57, il testo del paragrafo 1 è sotituito dal testo seguente: «1. È concessa una restituzione per consentire l'esportazione verso i paesi terzi degli zuccheri della voce 1701 del glucosio e sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50 anche sotto forma dei prodotti delle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59, incorporati nei prodotti delle sottovoci 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 e 2204 30 99 della nomenclatura combinata. La restituzione viene concessa su domanda dell'interessato.» 10. All'articolo 67: a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Per quanto riguarda i prodotti delle sottovoci 2204 10, 2204 21 e 2204 29 della nomenclatura combinata, solo i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, in vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i v.q.p.r.d. e, eventualmente, in deroga all'articolo 73, paragrafo 1, i vini di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, e i vini da tavola, possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità.» b) Il testo del paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente: «3. Salvo disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono applicare per l'elaborazione del loro territorio di prodotti non compresi nelle sottovoci 2204 10, 2204 21 e 2204 29 della nomenclatura combinata, il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere utilizzato soltanto per l'elaborazione di tali prodotti.» c) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai prodotti destinati alla fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui alla sottovoce 2206 00 00 della nomenclatura combinata, per i quali in applicazione dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta contenente la parola "vino''.» 11. All'articolo 70, il testo dei paragrafi 4 e 5 è sostituito dal testo seguente: «4. Fatto salvo il paragrafo 3, secondo comma, è vietato mettere in fermentazione alcolica i prodotti di cui al primo comma di detto paragrafo nel territorio geografico della Comunità. Tale disposizione non si applica ai prodotti destinati alla fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui alla sottovoce 2206 00 della nomenclatura combinata per i quali, in applicazione dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta contenente la parola "vino''. 5. Salvo disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono applicare nel loro territorio per l'elaborazione di prodotti compresi nelle sottovoci 2204 10, 2204 21 e 2204 29 della nomenclatura combinata, il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, importato, può essere utilizzato soltanto per l'elaborazione di tali prodotti.» 12. All'articolo 73, il testo del paragrafo 1, primo comma è sotituito dal testo seguente: «1. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissio- ne, i prodotti delle sottovoci 2204 10, 2204 21, 2204 29 e 2204 30 10 della nomenclatura combinata, importati o no, che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalle regolamentazioni comunitarie o, a difetto, dalle regolamentazioni nazionali, non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto.» 13. Il testo dell'allegato VII è sostituito da quello figurante nell'allegato del presente regolamento.
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