Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 234/68 subisce le seguenti modifiche:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 234/68 subisce le seguenti modifiche:

In vigore dal 23 dic 1987
1. Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: «Nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura è istituita un'organizzazione comune dei mercati che comporta un regime di norme di qualità e degli scambi per i prodotti del capitolo 6 della nomenclatura combinata, escluse le piante e le radici di cicoria della sottovoce 0601 20 10.» 2. All'articolo 7, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Ogni anno, e per la prima volta nel 1968, possono essere fissati uno o più prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi secondo la procedura prevista all'articolo 14, per ciascuno dei prodotti della sottovoce 0601 10, in tempo utile, prima della stagione di commercializzazione. Le esportazioni di detti prodotti devono effettuarsi ad un prezzo uguale o superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in parola.» 3. All'articolo 10, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, secondo e terzo trattino, rimangono autorizzati il mantenimento delle restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente ed il ricorso all'articolo 44 del trattato: - per le talee e marze di viti della sottovoce 0602 10 10 e barbatelle di viti della sottovoce 0602 20 10, sino alla data fissata per la messa in applicazione in tutti gli Stati membri delle disposizioni che il Consiglio deve adottare in materia di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. Per quanto riguarda le piante in vaso e la piante da frutto delle sottovoci 0602 20 91, 0602 20 99, 0602 30 10, 0602 99 70, 0602 99 91 e 0602 99 99, il Consiglio adotta le misure eventualmente necessarie nel quadro degli articoli 3, 12 o 18 del presente regolamento.»
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