Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 dic 1987
Il presente regolamente entra in vigore il 1° gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente ALLEGATO «ALLEGATO B >SPAZIO PER TABELLA>
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