Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (4) GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12. ALLEGATO I «ALLEGATO A >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II «ALLEGATO B >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III «ALLEGATO D >SPAZIO PER TABELLA>
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