Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 75 del 20. 3. 1986, pag. 15. (2) GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 14.
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