Art. 2
In vigore dal 23 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicabzione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.
(5) GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 28.
(6) GU n. L 323 del 19. 12. 1979, pag. 6.
(7) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, p. 61.
Storico versioni
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