Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicabzione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. (4) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21. (5) GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 28. (6) GU n. L 323 del 19. 12. 1979, pag. 6. (7) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, p. 61.
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