Art. 2
In vigore dal 23 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39.
(3) GU n. L 337 del 27. 11. 1987, pag. 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3898:oj#art-2