Art. 1
In vigore dal 23 dic 1987
Si ritiene che le catture di rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 1987.
La pesca della rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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