Art. 1
In vigore dal 22 dic 1987
I dazi di base sui quali la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 opera le riduzioni successive previste all'articolo 31, all'articolo 75, paragrafo 1, all'articolo 173, paragrafi 1 e 2, all'articolo 190, all'articolo 243, punto 1, all'articolo 268, paragrafo 2, lettera a) e all'articolo 360 paragrafo 1, lettera a) e paragrafi 2 e 3 dell'atto di adesione sono indicati nell'allegato.
Storico versioni
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