Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 dic 1987
All', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 504/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, relativo al regime applicabile, durante il periodo transitorio, agli scambi della Spagna con gli altri paesi della Comunità ed i paesi terzi di glucosio e di lattosio contemplati dal regolamento (CEE) n. 2730/75 e di ovoalbumina e lattoalbumina contemplate nel regolamento (CEE) n. 2783/75 (8), il testo del primo comma della lettera a) è sostituito dal seguente testo: «a) ai sensi del paragrafo 1, per ''prodotti agricoli corrispondenti'' s'intende le uova in guscio di cui alla sottovoce 0407 00 30 della nomenclatura combinata».
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