Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 dic 1987
1. Viene redatto un bollettino di analisi. 2. Il bollettino di analisi deve indicare tra l'altro:- tutti gli elementi relativi all'identificazione del campione;-il metodo comunitario impiegato e gli estremi esatti dell'atto normativo che lo riporta; oppure, se del caso, il riferimento ad un metodo particolareggiato che indichi la natura delle operazioni analitiche da seguire o il principio di un metodo da applicare, indicato nel presente regolamento;-gli elementi che possono avere influito sui risultati;-i risultati dell'analisi tenuto conto dell'espressione di questi nel metodo impiegato e dell'espressione dettata dalle necessità dei servizi doganali o di gestione che hanno richiesto l'analisi.
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