Art. 5
L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2657/87 è sostituito dal testo seguente :
In vigore dal 22 dic 1987
« In deroga al divieto di cui all'allegato IV del regola- mento (CEE) n. 3677/86, è consentito ricorrere alla compensazione per equivalenza tra i tipi di frumento duro del numero di codice 1001 10 90 della nomenclatura combinata e rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 9 del trattato e i tipi di frumento importato del medesimo numero di codice della nomenclatura combinata, a condizione che, ricorrendo a tale compensazione, si ottengano paste alimentari dei numeri di codice 1902 11 00 e 1902 19 della nomenclatura combinata e che tali paste siano esportate negli Stati Uniti d'America e immesse in consumo. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:4151:oj#art-5