Art. 5 · L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2657/87 è sostituito dal testo seguente :

Art. 5

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2657/87 è sostituito dal testo seguente :

In vigore dal 22 dic 1987
« In deroga al divieto di cui all'allegato IV del regola- mento (CEE) n. 3677/86, è consentito ricorrere alla compensazione per equivalenza tra i tipi di frumento duro del numero di codice 1001 10 90 della nomenclatura combinata e rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 9 del trattato e i tipi di frumento importato del medesimo numero di codice della nomenclatura combinata, a condizione che, ricorrendo a tale compensazione, si ottengano paste alimentari dei numeri di codice 1902 11 00 e 1902 19 della nomenclatura combinata e che tali paste siano esportate negli Stati Uniti d'America e immesse in consumo. »
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