Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente N. WILHJELM (1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 29. (3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 7. ALLEGATO «ALLEGATO I (per 100 kg di merci) >SPAZIO PER TABELLA> (a) Per 100 kg di patate dolci ecc., o di granturco dolce, sgocciolati. >SPAZIO PER TABELLA> (b) L'elemento mobile (MOB) non è riscosso all'importazione dei prodotti che non contengano o che contengano meno del 5 % in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) e/o d'isoglucosio calcolato egualmente in saccarosio. >SPAZIO PER TABELLA> (a) Per 100 kg di patate dolci ecc., o di granturco dolce, sgocciolati. >SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:4091:oj#art-2