Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 dic 1987
I contingenti che la Repubblica portoghese può applicare, nel 1988, all'importazione di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame in provenienza dalla Spagna, sono fissati come indicato nell'allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:4009:oj#art-1