Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 dic 1987
Il periodo previsto, per quanto riguarda la Spagna, all'articolo 90, paragrafo 1 dell'atto di adesione è prorogato fino al 31 dicembre 1988. Il periodo previsto, per quanto riguarda il Portogallo, all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione è prorogato fino al 31 dicembre 1990.
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