Art. 9

Art. 9

In vigore dal 22 dic 1987
All' del regolamento (CEE) n. 74/84 della Commissione, del 12 gennaio 1986, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine non disossate (3), modificato dal regolamento (CEE), n. 3169/87 (4), il primo comma è sostituito dal seguente testo: «I pezzi non disossati della sottovoce 0201 20 90 della nomenclatura combinata, provenienti dal sezionamento di carcasse, mezzene, quarti detti ''compensati'', quarti anteriori e quarti posteriori freschi o refrigerati di bovini adulti maschi, possono beneficiare, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, di restituzioni particolari all'esportazione.»
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