Art. 8

Art. 8

In vigore dal 22 dic 1987
Il regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione, del 16 gennaio 1981, che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 0201 A II b) 4 bb) 22 della tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1652/87 (2), è modificato come segue: 1. Nel titolo la sottovoce «0201 A II b) 4 bb) della tariffa doganale comune» è sostituita dalla sottovoce «0202 30 50 della nomenclatura combinata». 2. Il testo dell' è sostituito dal seguente testo: « L'ammissione nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata di carni congelate (''crop'', ''chuck and blade'' e ''brisket'') in provenienza dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente ai requisiti definiti nel presente regolamento.»
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