Art. 5

Art. 5

In vigore dal 22 dic 1987
Il regolamento (CEE) n. 1544/79 della Commissione, del 24 luglio 1979, relativo alla concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura (4), è modificato come segue: 1. Il testo dell' è sostituito dal seguente testo: « Ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione, un animale della specie bovina è considerato riproduttore di razza pura, ai sensi della sottovoce 0102 10 00 della nomenclatura combinata, se corrisponde alla definizione contenuta all' della direttiva del Consiglio 77/504/CEE». 2. All', il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «2. Per l'espletamento delle formalità doganali d'importazione concernenti gli animali di cui alla sottovoce 0102 10 00 della nomenclatura combinata, occorre presentare un certificato genealogico o un documento equivalente in cui si precisi il nome e l'indirizzo dell'allevatore. Se l'allevatore è stabilito nella Comunità, occore altresì dimostrare che non sono state concesse restituzioni o che gli importi già versati sono stati restituiti. Qualora sia impossibile fornire la prova, si assume che gli animali abbiano fruito di una restituzione all'esportazione d'importo pari al prelievo più elevato applicabile il giorno di reimportazione nella Comunità, agli animali della specie boivina di cui alla sottovoce 0702 90 31, 0102 90 33 e 0102 90 35 della nomenclatura combinata.»
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