Art. 4
In vigore dal 22 dic 1987
All' del regolamento (CEE) n. 1136/79, della Commissione, dell'8 giugno 1979, che stabilisce le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di talune carni bovine congelate destinate alla trasformazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 572/78 (2) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1121/87 (3), il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:
«5. Per conserve, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, si intendono i prodotti di cui alla sottovoce 1602 50 90 della nomenclatura combinata, contenenti, in peso, almeno il 20 % di carni della specie bovina, grasso e frattaglie esclusi, ed il cui peso netto complessivo è rappresentato per almeno l'85 % da carni della specie bovina e da gelatina.
Tuttavia, per conserve non si intendono i prodotti trasformati a livello del commercio al dettaglio o di aziende di ristoro e messi in vendita al consumatore finale.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3988:oj#art-4