Art. 14

Art. 14

In vigore dal 22 dic 1987
All' del regolamento (CEE) n. 2670/85 della Commissione, del 23 settembre 1985, relativo alla vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2405/87 (8), il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1. Le carni devono essere esportate verso una delle destinazioni per le quali è fissata la restituzione per i prodotti della sottovoce 0202 30 90 della nomenclatura combinata.»
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