Art. 12

Art. 12

In vigore dal 22 dic 1987
Il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità d'applicazione nel Regno Unito del premi alla macellazione di determinati bovini adulti da macello (4), è modificato come segue: 1. All', paragrafo 2, il punto c) è sostituito dal seguente testo: «c) al più tardi entro 15 giorni dopo la fine di ciascuna decade, i quantitativi di prodotti delle sottovoci 1602 50 90 e 1602 90 69 della nomenclatura combinata, esportati verso paesi terzi o spediti verso altri Stati membri, suddivisi per paese di destinazione.» 2. L'allegato è sostituito dall'allegato VIII del presente regolamento:
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