Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 dic 1987
Il testo dell' del regolamento (CEE) n. 2164/72 della Commissione, del 3 ottobre 1972, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di uova in guscio e di polli e oche macellati in provenienza dalla Bulgaria (7), è sostituito dal testo seguente: « I prelievi fissati in conformità dell' dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 non vengono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti originari e in provenienza dalla Bulgaria: >SPAZIO PER TABELLA>
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