Art. 2
In vigore dal 22 dic 1987
Il testo dell' del regolamento (CEE) n. 2261/69 della Commissione, del 13 novembre 1969, relativo alla non fissazione di importi supplementari per anatre e oche macellate provenienti dalla Romania (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/73, è sostituito dal seguente testo:
«
I prelievi determinati a norma dell' del regolamento (CEE) n. 2777/75 non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti della voce ex 0207 della nomenclatura combinata originari e in provenienza dalla Romania:
a) Anatre intere:
- presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate ''anatre 85 %'';
- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate ''anatre 70 %'';
- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette ''anatre 63 %'', o altrimenti presentate;
c) Oche intere:
- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette ''oche 82 %'';
- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette ''oche 75 %'' o altrimenti presentate.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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