Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 85. (4) GU n. L 103 del 19. 4. 1986, pag. 58. (5) GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 65. (6) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 15. (7) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (8) GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.
Storico versioni

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