Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. GAMMELGAARD (1) GU n. C 286 del 24. 10. 1987, pag. 10. (2) Parere reso il 20 novembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 18 novembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (5) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
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