Art. 2
In vigore dal 15 dic 1987
1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all' devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'.
2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato III.
3. Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, conformemente alle norme di cui all'allegato IV, le informazioni riportate in detto allegato.
4. Le navi di cui al paragrafo 1 dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente, nel quale deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri.
5. Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.
Storico versioni
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