Art. 7

Art. 7

In vigore dal 14 dic 1987
1. Quando gli interessati non rispettano una condizione o un obbligo inerenti all'esonero previsto da un regolamento adottato ai sensi dell', la Commissione, per porre fine a tali violazioni, può : -rivolgere raccomandazioni agli interessati e -adottare, in caso di inosservanza da parte degli interessati di tali raccomandazioni e in funzione della gravità delle violazioni constatate, una decisione che vieti o imponga lori il compimento di atti determinati, ovvero che conceda loro un esonero individuale conformemente all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 e revochi al contempo l'esonero globale di cui godevano oppure che revochi l'esonero globale di cui godevano. 2. Se la Commissione, sia di propria iniziativa sia a richiesta di uno Stato membro o di persone fisiche o giuridiche che rivendicano un interesse legittimo, ritiene che, in un caso particolare, un accordo, una decisione o una pratica concordata a cui si applica un esonero globale previsto da un regolamento adottato ai sensi del', paragrafo 2, ha nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3 o vietati all'articolo 86, essa può revocare l'esonero globale per detto accordo, decisione o pratica concordata e adottare, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3975/1/87, tutte le misure adeguate per porre fine a dette violazioni. 3. Prima di adottare decisioni ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può rivolgere agli interessati raccomandazioni per porre fine alla violazione.
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